Il margine di autonomia non impedisce la subordinazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19394 del 15 settembre 2014, si è occupata di un contratto di agenzia stipulato tra un’azienda farmaceutica ed un lavoratore il quale svolgeva, prevalentemente, l’attività di informatore scientifico alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l’industria farmaceutica.

Per la Corte, non esclude la subordinazione né la qualificazione del rapporto quale “contratto di agenzia”, né tantomeno il limitato margine di autonomia di cui il lavoratore godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare, rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro.

Al contrario, consente di qualificare il rapporto quale “rapporto di lavoro subordinato” il fatto che il lavoratore fosse tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente al capo-area e la tipologia di compenso erogato, circostanze che evidenziano lo stabile inserimento nell’impresa.

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