Il Lavoro dimentica i libri elettronici

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In seguito alle circolari del Ministero del Lavoro in materia di libri paga, si è verificata una incongruenza, in quanto sono stati considerati soltanto i libri cartacei tralasciando quelli realizzati su supporti magnetici. Il Dpr 350/94, infatti, prevede che, nel caso in cui i datori di lavoro registrino le informazioni su supporti magnetici ed i dati vengano trasferiti mensilmente ed  annualmente su modelli cartacei idonei alla contribuzione, non è necessario tenere i libri paga e matricola. Pertanto i datori che utilizzano i sistemi informatici non rientrano nei provvedimenti sanzionatori  previsti per le irregolarità dei libri.

Intanto continua la diatriba sulle competenze, in atto tra i Ced ed i professionisti. In merito, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, il direttore generale per l’attività ispettiva specifica che, l’attività di impostazione del prospetto di paga ed i relativi riferimenti lavoristici e previdenziali sono di esclusiva competenza del professionista, mentre la mera esecuzione del calcolo e della stampa deve essere oggetto dell’attività di impresa.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – E’ consulenza se c’è competenza

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