Il Job Act sotto la lente della Fondazione Studi dei Cdl
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 13 giugno 2014
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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 13 del 12 giugno 2014, ha analizzato la Legge n. 78/2014 di conversione del D.L n. 34/2014, fornendo alcuni indirizzi applicativi, in attesa di conoscere le interpretazioni del Ministero del Lavoro.
In riferimento al contratto a termine si segnala:
- il suggerimento di inserire le causali in alcuni casi, come quando la causale consente la non applicazione dei limiti quantitativi fissati dalla legge o dal CCNL (ragioni sostitutive o di stagionalità);
- per il calcolo del limite del 20%, la circostanza che vadano computati nei lavoratori a tempo indeterminato anche gli apprendisti ed i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con diritto all’indennità di disponibilità, mentre i part-time vanno computati in proporzione all’orario svolto;
- la previsione che in sede di prima applicazione conservano efficacia, se diversi, i limiti percentuali stabiliti dai vigenti CCNL, significa che nel momento in cui i contratti collettivi nazionali procederanno al loro rinnovo, terminerà la fase di “prima applicazione” e si entrerà nella regolamentazione “a regime”;
- l’osservazione che i contratti di prossimità dovrebbero continuare ad essere la fonte regolamentatrice dei rapporti a termine, compresi quelli avviati dal 21 marzo 2014.
Per l’apprendistato si mette in rilievo:
- la volontà di consentire lo sviluppo del piano formativo sulla base delle specifiche esigenze aziendali oppure attraverso l’utilizzo di formulari predisposti per le mansioni più generiche;
- la legittimità del contratto di apprendistato che sia stato avviato durante il periodo 21 marzo 2014 – 19 maggio 2014 in violazione della clausole di stabilizzazione;
- la constatazione che - dato il tenore letterale della norma - le aziende, per i contratti di apprendistato professionalizzante, in caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro i 45 giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, avrebbero la facoltà di effettuare la formazione pubblica. Qualora tale comunicazione non dovesse essere notificata nei successivi 6 mesi (vale il giorno di notifica e non di spedizione), allora le stesse aziende sarebbero esonerate definitivamente dall’erogazione della formazione pubblica per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
Segue l’illustrazione della semplificazione in materia di DURC e delle norme in materia di riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, a seguito di contratti di solidarietà.
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