Il giudice può escludere i crediti di importo irrisorio

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Con sentenza n. 4228 depositata il 3 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un creditore avverso la pronuncia con cui il Tribunale – ritenendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte del debitore - accoglieva l'opposizione all'esecuzione presso terzi.

Quanto alle ulteriori spese per gli interessi maturati dalla notifica del precetto alla data del pagamento (quantificati in euro 34,00), il Tribunale riteneva che il loro importo oggettivamente simbolico, in ossequio ai principi di proporzionalità e correttezza, non giustificasse l'avvio di una procedura esecutiva per l'intero credito.

Avverso tale statuizione, lamentava tuttavia il ricorrente, come nessuna norma autorizzasse il giudice ad eliminare un credito, qualunque ne fosse l'entità, pena la violazione dell'art. 24 Cost.

Detta censura non ha tuttavia trovato accoglimento in Cassazione, secondo la quale, non è suscettibile di tutela giuridica un credito di entità obiettivamente minima – come nel caso di specie - tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse sotteso.

Neppure appare fondato – a detta della Corte – il sospetto di violazione dell'art. 24 Cost. che, pur tutelando il diritto alla difesa, non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice, la pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza innanzitutto economica, quindi anche giuridica.

D'altra parte, poiché la giurisdizione è una risorsa statuale notoriamente limitata, ben può la legge, esplicitamente od implicitamente, limitare i ricorsi volti a far valere pretese patrimoniali, tenendo conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire sulla durata ragionevole del processo, quale bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 Cedu.
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