Il giudice di secondo grado può sopperire alla mancata motivazione della sentenza appellata

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 40614 del 17 ottobre 2012“la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’articolo 604 del Codice di procedura penale, per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante”.

In tale contesto, infatti – precisa la Suprema corte – occorre ritenere che il principio di immutabilità del giudice, espresso dall’articolo 525 del Codice di procedura penale, non si estende al di là dell’atto del decidere, che è cosa diversa dall’atto di spiegazione della decisione.
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