Il Gip non può retrodatare l'inizio delle indagini preliminari
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 ottobre 2009
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Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 40538 del 20 ottobre scorso, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari possa, in caso di tardiva iscrizione della notizia di reato, “ricollocare” il termine iniziale di decorrenza delle indagini preliminari al momento in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata.
Ed infatti – continua la Corte – poiché nel sistema non sono presenti disposizioni specifiche che consentano tale retrodatazione, “non è dato neppure individuare né un principio generale di sindacabilità degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generalizzato compito di garanzia affidato in particolare al giudice per le indagini preliminari, il quale non governa l’indagine né è chiamato a controllarla”.
Secondo i giudici di legittimità, le uniche conseguenze che possono derivare dall’inerzia o dal ritardo dell'accusa attengono unicamente ad eventuali profili di responsabilità penale o disciplinare.
Ed infatti – continua la Corte – poiché nel sistema non sono presenti disposizioni specifiche che consentano tale retrodatazione, “non è dato neppure individuare né un principio generale di sindacabilità degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generalizzato compito di garanzia affidato in particolare al giudice per le indagini preliminari, il quale non governa l’indagine né è chiamato a controllarla”.
Secondo i giudici di legittimità, le uniche conseguenze che possono derivare dall’inerzia o dal ritardo dell'accusa attengono unicamente ad eventuali profili di responsabilità penale o disciplinare.
- Il Sole 24 Ore, p. 39- Solo il Pm fissa la data all'inchiesta - Galimberti
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