Il Gip non può prosciogliere se ha precedentemente condannato

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Secondo le Sezioni unite penali della Cassazione – sentenza n. 21243 del 4 giugno – è da considerare come abnorme, sia geneticamente che strutturalmente, la sentenza di proscioglimento emessa dallo stesso Gip che abbia precedentemente emesso, per lo stesso fatto, un decreto penale di condanna.

In particolare, oltre a non sussistere alcun potere di questo genere, tale successivo atto inciderebbe su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Il Gip, infatti, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è solo tenuto a emettere gli atti di impulso indicati dall'articolo 464 del Codice di procedura penale senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento.

Non solo. Per le Sezioni unite, ove il giudice decidesse, “al di fuori dei suoi poteri sul merito dell'azione penale, incorrerebbe anche in una violazione delle regole sull'incompatibilità, dato che l'articolo34,comma 2 del Codice di procedura penale inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di partecipare al giudizio concernente lo stesso imputato”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 25 - Al Gip assoluzione vietata – G. Ne.

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