Il giornalista può riportare una propria interpretazione dei fatti
Pubblicato il 24 ottobre 2009
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I giornalisti hanno ricevuto un rilevante riconoscimento dai giudici della Corte di cassazione che nella sentenza n. 40408 del 2009, della V sezione penale, hanno posto in risalto il loro ruolo fondamentale che essi occupano nella nostra società come veicolo di informazione sul funzionamento della pubblica amministrazione.
A tale plauso è conseguita affermazione del principio per il quale è ammissibile che il giornalista possa dare una propria personale interpretazione dei fatti a cui si riferisce arrivando anche ad insinuare, per provocazione, alcune conseguenze possibili. Tutto ciò purché non si cada nell’uso di frasi ingiuriose od offensive.
La Corte ha quindi assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall’accusa di diffamazione una giornalista di un quotidiano siciliano che in un articolo, in merito ad un ispezione del Ministero del tesoro avvenuta presso l’Istituto autonomo case popolari, aveva affermato come il Presidente dell’ente aveva suggerito ai dipendenti di tenere un comportamento di ostracismo verso gli ispettori.
- ItaliaOggi, p. 33 – La critica asettica non è diffamazione – Unnia
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