Il genitore adottivo è tenuto al mantenimento del figlio anche se perde la patria potestà
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 novembre 2010
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Con l'adozione, gli adottanti assumono nei confronti dell'adottato tutti gli obblighi che gravano sui genitori naturali. All'adottante, quindi, è imposto l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. In particolare, l'obbligo del mantenimento prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come nel caso del figlio che abbia raggiunto la maggiore età. Ne deriva che anche qualora un genitore adottivo abbia perso la patria potestà nei confronti dell'adottato, lo stesso sarà tenuto, comunque, a provvedere al mantenimento del figlio.
E' il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22678 dell’8 novembre 2010 con cui è stato respinto il ricorso presentato da una coppia di genitori adottivi che, avendo perso la patria potestà nei confronti della figlia, si erano opposti alla decisione con cui i giudici di merito avevano imposto loro di continuare a provvedere al mantenimento della ragazza pagando la retta della casa famiglia alla quale la stessa era stata affidata.
- ItaliaOggi, p. 22 – Patria potestà revocata Ma il genitore adottivo paga - Alberici
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