Il Fondo interviene anche in assenza di copertura assicurativa del ciclomotore

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La terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 18401 del 2009, ha spiegato che, anche in caso di mancata copertura assicurativa del mezzo responsabile del sinistro, non può essere pregiudicato il diritto di risarcimento del danneggiato; tale diritto deve essere indennizzato facendo riferimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nel caso che ha occupato la Corte di legittimità, la compagnia di assicurazione designata dal Fondo aveva fatto ricorso avverso la sentenza con cui i giudici di merito l'avevano chiamata al risarcimento di un pedone investito da un ciclomotore che, all'epoca dei fatti, non possedeva la targa. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che, poiché il mezzo era alterato meccanicamente, lo stesso era da considerare come motociclo per il quale è sempre previsto l'obbligo di assicurazione da cui deriva, a sua volta, l'obbligo assicurativo del Fondo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 – Lo scooter colpevole paga sempre - Bresciani

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