Il fondo di dotazione minore rileva ai fini della corretta determinazione del carico fiscale

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La sentenza n. 475/2010 depositata in cancelleria lo scorso 1° dicembre, da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano – confermando la tesi dell’agenzia delle Entrate – si esprime in merito alla stabile organizzazione in Italia di un istituto di credito straniero.

Nello specifico, riguardo al fondo di dotazione che la branch italiana deve possedere per operare sul territorio nazionale, la Ctp ha ribadito che tale stabile organizzazione può avere un fondo di dotazione ridotto rispetto a quello richiesto dalla Banca d’Italia per gli istituti indipendenti italiani, ma ai fini della determinazione del carico fiscale è necessario determinare un fondo sufficiente, cioè un capitale proprio proporzionato agli affari conseguiti in Italia, affinché gli interessi passivi possano essere dedotti in misura corretta.

Con la sentenza, viene ribadita non tanto l’importanza della libertà di stabilimento o della qualificazione civilistica dell’onere dedotto, ma la correttezza della determinazione del carico tributario. Il riconoscimento delle maggiori deduzioni avrebbe comportato degli squilibri nei rapporti concorrenziali tra gli istituti di credito operanti nel territorio nazionale con un indubbio vantaggio per le stabili organizzazioni di istituti di crediti stranieri.
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