Il Fisco non deposita l'avviso di ricevimento? Ricorso inammissibile

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Con ordinanza n. 23852 del 7 novembre 2014, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un Comune contro la decisione di annullamento di un avviso di accertamento per Tarsu emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado in favore di una contribuente.

I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso formulato dall'ente locale in considerazione della mancata produzione, da parte di quest'ultimo, dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ed infatti - ricorda la Corte - la produzione del detto avviso o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
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