Il Fisco conferma la svolta-provvigioni

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Il principio che le Entrate ufficializzano nella risoluzione 91, di ieri, è il seguente: qualora la firma del contratto di agenzia e la consegna dei beni avvengano in due diversi periodi d’imposta, il preponente è tenuto a dedurre la provvigione passiva nell’esercizio di consegna dei beni e registrazione dei ricavi. Il documento di prassi risolve i dubbi sorti sui “contratti di fine anno” a seguito della precedente risoluzione 115/E, dell’8 agosto 2005, rispetto ai quali l’Agenzia sostiene che “il principio della competenza (...) deve essere applicato in combinazione con il corollario della correlazione, secondo cui i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio”. Quindi, nei “contratti di fine anno” le provvigioni passive corrisposte dal preponente vanno dedotte nel periodo successivo a quello di conclusione del contratto di vendita, ossia nel periodo di consegna beni e registrazione ricavi.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Rappresentanti, deducibilità dei costi correlata all’esecuzione del contratto – Liburdi

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