Il finanziamento infruttifero diventa sopravvenienza attiva imponibile se manca il piano di rimborso

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La Ctp Milano, con la sentenza n. 85/16/2012, si esprime in merito ad una controversia sorta tra l’Amministrazione finanziaria e una società controllata, a cui era stata contestata l’erogazione di un finanziamento nei confronti della propria controllante, in quanto operazione considerata affetta da anomalie.

Nella fattispecie, la società aveva erogato il finanziamento al posto della distribuzione dei dividendi ed aveva così evitato il pagamento dell’Ires del 5% sull’intero ammontare della somma distribuita. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, sulla base dell’articolo 88 del Dpr 917/1986 (Tuir) ha riqualificato l’operazione come sopravvenienza attiva e, dunque, soggetta ad Ires.

I giudici della Ctp milanese, avallando la tesi del Fisco, hanno sottolineato le seguenti irregolarità.

L’operazione giustificata dalla società come finanziamento infruttifero ai soci, per essere corretta, doveva essere qualificata come finanziamento al socio e non come finanziamento dal socio.

Inoltre, a fronte del finanziamento erogato non era stato preteso alcun corrispettivo dalla controllante e benché lo stesso finanziamento fosse stato iscritto in bilancio come credito a breve termine, l’importo finanziato non era mai più stato restituito, neanche in misura parziale.

Infine, secondo i giudici, la sopravvenienza imponibile rilevata dai tecnici del Fisco risultava confermata anche dall’assenza in giudizio di un’adeguata documentazione cartacea. Non è stato prodotto un piano di rientro del finanziamento, né sono stati esibiti i verbali dell’assemblea ordinaria che riportassero le motivazioni del finanziamento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, p. 9 - Stop al finanziamento anomalo - Settembre

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