Il figlio maggiorenne non è legittimato a chiedere l'annullamento della vendita dei beni del fondo

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Di seguito due decisioni dei giudici di legittimità in materia di fondo patrimoniale.

La prima vicenda giudiziale ha interessato due sorelle maggiorenni che avevano adito il Tribunale per impugnare l'atto con cui i genitori avevano venduto un immobile, in regime di comunione legale, che era stato destinato a fondo patrimoniale al fine di soddisfare i bisogni della famiglia. La vendita era avvenuta senza autorizzazione quando ancora le due donne erano minori. Parte acquirente si era costituita in giudizio contestando che il vizio lamentato dalle attrici non poteva comportare la nullità dell'atto bensì solo la sua annullabilità; quest'ultima, tuttavia, sarebbe stata proponibile solo da parte dei venditori. I giudici di merito, prima, e di cassazione, poi, – sentenza n. 12497 del 2010- hanno respinto le istanze avanzate dalle due donne escludendo che le stesse fossero legittimate all'azione di annullamento del contratto, azione che sarebbe stata per contro ammissibile se le stesse fossero state ancora minori. L'azione di annullamento – spiega la Corte - è posta solo in funzione di tutela degli interessi dei minori, interesse “in radice escluso, laddove i figli abbiano raggiunto la maggiore età”.

Con la seconda pronuncia – la n. 13622 del 4 giugno 2010 – la Cassazione ha ribadito che non possono essere oggetto di ipoteca i beni costituiti in fondo patrimoniale, “qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi che sia difforme da quanto stabilito dall'art 169 c.c , proprio perché i beni non possono essere distolti dal loro asservimento ai bisogni familiari”. Tuttavia – si legge nel testo della decisione - quando per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, i coniugi risultino inadempienti, è possibile che creditore procedi a esecuzione sui beni iscrivendo ipoteca in base a titolo esecutivo “proprio perché le obbligazioni erano state contratte per le esigenze familiari, e in detta ipotesi la funzione di garanzia per il creditore che i beni del fondo vengono ad assumere a seguito della iscrizione dell'ipoteca (preordinata all'esecuzione) risulta sempre correlata al soddisfacimento (già avvenuto) delle esigenze familiari”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 11 - I diritti sui beni del fondo finiscono a diciotto anni – Bresciani
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – Debiti in favore della famiglia, il creditore si rivale sui fondi

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