Il falso grossolano resta reato

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Il falso grossolano, in ipotesi di manifesta contraffazione riconoscibile dall'acquirente, è configurabile come reato ex art. 474 c.p. “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. E' questo l'orientamento di due pronunce di Cassazione di quest'anno (sentenze n. 21787 del 29 maggio e n. 34846 del 9 luglio) con le quali è stata superata l'interpretazione dell'inoffensività della fattispecie che considerava interesse da proteggere non quello della pubblica fede, bensì quello della libera determinazione dell'acquirente. In base al nuovo indirizzo, l'attitudine, propria della falsificazione, a ingenerare confusione deve essere valutata non solo con riferimento al momento dell'acquisto ma anche in considerazione dell'inganno generato dagli oggetti contraffatti nella loro successiva utilizzazione.
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