Il dolo specifico del commercialista nella sottrazione fraudolenta è più facile da dimostrare

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La Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013 - ha ritenuto lecito il provvedimento di sequestro preventivo del Gip verso un commercialista che ha messo in atto una complessa operazione per evadere le tasse (per 4 milioni di euro) sul proprio reddito.

Il professionista, per sottrarre la garanzia patrimoniale all’Erario, aveva ceduto immobili a una Srl per poi attribuire quote della stessa alla sua convivente.

In sintesi, gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) sono: il dolo specifico, profilo psicologico, ossia il fine del sottrarsi al pagamento, e una condotta fraudolenta, profilo materiale, ai fini di vanificare l’esito dell'esecuzione tributaria coattiva (riduzione della capacità patrimoniale) "la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare".

Nel caso esaminato, la Cassazione ha sottolineato che è semplice dimostrare il dolo specifico, poiché si tratta di “un professionista ben consapevole del significato dell'obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell'eventualità del suo accertamento successivo con la conseguente attività riscossiva da parte dell'Erario e dei suoi agenti”.

Non rileva, inoltre, il momento storico dell’accertamento: l'anteriorità del passaggio di proprietà rispetto alla riscossione coattiva, attuato dal professionista per evitare proprio l’azione del Fisco, evidenziato dalla difesa.
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