Il Dl Cultura apre alle start up del turismo
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 07 agosto 2014
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E'
entrato ufficialmente a far parte della normativa italiana il decreto
“Cultura
e Turismo” convertito in legge n. 106 - 29 luglio 2014 – che ha
contribuito ad
introdurre rilevanti novità sia in ambito di benefici fiscali per chi
effettua
erogazioni dirette al recupero del patrimonio artistico e
architettonico, sia
con riferimento a forme imprenditoriali dirette ad incentivare il
settore
turistico. Tra le norme rilevanti si segnala l'art. 11-bis dedicato
alla possibilità
di creare start up innovative ad indirizzo turistico.
Il D.L.31maggio 2014, n. 83 - avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” - ha trovato la via della stabilizzazione con la conversione in legge n. 106/2014, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 175 del 30 luglio.
Numerosi sono gli interventi previsti per sostenere il patrimonio artistico e culturale del Paese: l'art-bonus, velocizzazione degli interventi per il recupero dell'area di Pompei, disposizioni per il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, aiuti per il settore della cinematografia, assunzioni a tempo indeterminato per under 40, agevolazioni per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
START UP TURISTICHE
L'articolo 11-bis del provvedimento ha come finalità quella di incentivare l'istituzione di società start up innovative anche nel settore turistico.
Innovando alla disciplina esistente in materia di start up, che prevede quale oggetto esclusivo della società da costituire “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, l'articolo 11-bis ammette tra le start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale
la
promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di
tecnologie e lo
sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la
predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
La novità, che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, consentirà a coloro che rispettano tutti i requisiti richiesti per le start-up, di beneficiare delle agevolazioni applicabili a tale tipologie di imprese che, a grandi linee, possono riassumersi in:
- detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari,
- agevolazioni fiscali per gli investitori,
- deroga alla disciplina delle società di comodo (in merito consultare l'approfondimento Fisco del 16 giugno 2014 “Incentivi alle start-up. Anche un credito d'imposta per assunzione di personale qualificato”).
SRLS
L'apertura legislativa permette anche di porre in essere startup innovative turistiche aventi forma di Srls, ossia società a responsabilità limitata semplificata.
Sono tali gli enti costituiti con capitale sociale che varia da 1 euro a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
L'atto costitutivo della Srls deve essere redatto per atto pubblico utilizzando il modello standard predisposto dal ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico:
Inoltre, l’atto costitutivo deve contenere:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
E' anche richiesto il conferimento del capitale interamente in denaro ed il versamento all'organo amministrativo.
Se i soci che costituiscono la Srls sono persone fisiche di età inferiore a 40 anni - all'atto della costituzione – si applica l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa.
I SERVIZI EFFETTUATI DALLE START UP TURISTICHE
I servizi che le nuove startup innovative del turismo devono offrire riguardano:
→ la formazione del titolare e del personale dipendente,
→ la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio,
→ l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico,
→ l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
CARTA DEL TURISTA
Per incrementare l’attività turistica, il Dl Cultura prevede che l’Enit promuova investimenti digitali anche per istituire e rendere disponibile la “Carta del turista”, che conterrà sconti e promozioni per la fruizione integrata dei servizi pubblici di trasporto e i biglietti d’ingresso nei musei e nei luoghi della cultura.
NORME |
- D.L. 31
maggio 2014, n. 83, conv. L.
29 luglio 2014, n. 106 – Art. 11 –bis
- Art. 2463 bis, Codice civile |
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