Il diritto all'assegno straordinario è subordinato al conseguimento della pensione

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Con il messaggio n. 20343 del 27 ottobre 2011, l’Ente di previdenza nazionale fornisce alcune note sulle prestazioni straordinarie per le lavoratrici che – dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla Manovra di fine estate – si vedono allungare l’età pensionabile (65 anni dal 1° gennaio 2026).

L’Inps ricorda che i regolamenti dei Fondi di sostegno di settore, istituiti presso l’Istituto i sensi della Legge n. 662/1996, non individuano i requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario: il diritto all’assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. Ciò vuol dire che il diritto alla pensione deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo, con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti al momento dell’uscita dal Fondo di solidarietà.

Un caso pratico è quello delle lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, per le quali il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011. Tale norma ha anticipato al 2014 (dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. La nuova età pensionabile dei 65 anni è così anticipata al 2026, dal precedente 2032.

Ne deriva che le domande di assegno straordinario devono essere integrate sulla base di questa nuova normativa e nel caso in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto delle nuove regole, la sede Inps competente dovrà informare l’azienda esodante, che provvederà alla presentazione di altra domanda o ad integrare quella precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l’indicazione della nuova scadenza.
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