Il diritto all'assegnazione della casa coniugale viene meno se i figli si trasferiscono
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 maggio 2010
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Con sentenza depositata lo scorso 28 aprile, la n. 10122, la Cassazione ha nuovamente ribadito che la presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti costituisce presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
La Suprema corte ha quindi respinto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano revocato la disposizione di assegnazione della casa coniugale - attribuitale in sede di divorzio in quanto affidataria del figlio - in conseguenza del fatto che il figlio, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, si era trasferito in un'altra città. Alla donna, tuttavia, è stata riconosciuto la possibilità di vedersi rideterminare l'assegno divorzile in quanto l'assegnazione, nella specie, era stata disposta anche ad integrazione dell'assegno di mantenimento.
La Suprema corte ha quindi respinto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano revocato la disposizione di assegnazione della casa coniugale - attribuitale in sede di divorzio in quanto affidataria del figlio - in conseguenza del fatto che il figlio, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, si era trasferito in un'altra città. Alla donna, tuttavia, è stata riconosciuto la possibilità di vedersi rideterminare l'assegno divorzile in quanto l'assegnazione, nella specie, era stata disposta anche ad integrazione dell'assegno di mantenimento.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Se il figlio cambia città l'ex perde il diritto alla casa
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