Il decesso del datore di lavoro non comporta licenziamento collettivo

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In caso di cessazione dei contratti di lavoro di più lavoratori a causa del decesso del datore di lavoro, qualora sia una persona fisica, non si può parlare di licenziamento collettivo. Questo afferma la Corte di giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-323/08 del 10 dicembre 2009, aggiungendo che per aversi licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 98/59, occorre che vi sia un datore di lavoro il quale abbia intenzione di procedere al licenziamento e che sia in grado di compiere, a questo fine, tutti gli atti relativi alla procedura citata dalla direttiva. E proprio tale volontà di porre in essere tutte le operazioni connesse al licenziamento che sarebbe mancante in caso di decesso del datore di lavoro.

Infine, la Corte ha statuito che la direttiva in parola ammette una normativa nazionale che prevede l’applicazione di indennità differenti a seconda che i lavoratori abbiano perso il lavoro a causa del decesso del datore di lavoro oppure per il licenziamento collettivo.

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