Il Ddl sulle cartelle pazze ha ricevuto l’ok dalla Commissione Finanze del Senato
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 24 ottobre 2012
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Nella seduta del 23 ottobre 2012, il “Ddl sulle cartelle pazze” ha ricevuto l’unanimità dei consensi da parte della Commissione Finanze al Senato. Il provvedimento sarà ora sottoposto al vaglio della Presidenza, al fine di ottenere il via libera dalla sede referente a quella deliberante.
Il presidente della Commissione Finanze, Mario Baldassarri, ha infatti formalizzato tale richiesta, essendo già stato raggiunto sul testo l’accordo per l’iter semplificato, senza quindi che sia necessario il passaggio in Aula. In questo modo, il provvedimento potrebbe essere licenziato già nei prossimi giorni ed essere trasmesso alla Camera, dove la procedura legislativa “abbreviata” potrebbe essere ripetuta in Commissione Finanze.
Il Ddl punta a rafforzare la tutela dei contribuenti, istituendo una procedura amministrativa in grado di annullare le cosiddette “cartelle pazze”.
È previsto l’annullamento automatico nel caso in cui il contribuente presenti al concessionario della riscossione un’istanza in cui viene esplicitamente documentata l’esistenza di una causa ostativa. Se vi è la mancata risposta dell’ente creditore entro 220 giorni, le cartelle si intendono annullate di diritto. La certificazione del “buon diritto” del contribuente può essere effettuata anche con modalità telematica: tramite Pec.
Nello specifico, il contribuente dovrà documentare che gli atti emessi dall’ente creditore, prima della formazione del ruolo, sono invalidi perché rientranti in una di queste sei situazioni: è intervenuta la prescrizione o la decadenza del diritto di credito; esiste un provvedimento di sgravio; l'ente creditore ha già concesso la sospensione; esiste una sospensione giudiziale o una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa, emesse in un giudizio al quale il concessionario sia rimasto estraneo; è stato effettuato il pagamento; sussiste un'altra causa di non esigibilità.
Dunque, in tali circostanze, il contribuente dovrà, entro 90 giorni dalla notifica “del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva”, presentare al competente ufficio di Equitalia la documentazione necessaria a bloccare l’azione dell’agente per la riscossione. Nel caso in cui il contribuente produca una falsa documentazione è prevista una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, oltre ovviamente la responsabilità penale.
La Commissione Finanze del Senato ha, poi, approvato anche l’emendamento del relatore, Salvatore Sciascia, che riscrive le norme sulle ganasce fiscali. È stata così abbassata a mille euro, dai duemila attuali, la soglia al di sotto della quale si bloccano temporaneamente le azioni cautelari ed esecutive. Per poter avviare azioni di recupero di somme fino a 1.000 €, infatti, Equitalia dovrà inviare al contribuente una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo e non potrà procedere all’azione esecutiva/cautelare se non dopo 120 giorni da tale invio.
- ItaliaOggi, p. 27 - Riscossione veloce - Stroppa
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