Il danno per la pubblicazione di foto senza autorizzazione deve essere provato

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Niente risarcimento per indebita utilizzazione dell'immagine se non viene fornita la prova del danno; quest'ultimo, infatti, non può essere desunto dal giudice ma va individuato dalla parte lesa.

E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10957 depositata, lo scorso 7 maggio, con riferimento ad una vicenda che aveva visto coinvolta una nota showgirl per delle foto pubblicate senza il suo consenso. La donna, oltre a richiedere alle case editrici coinvolte l'inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle dette foto, aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti. La Corte di appello, tuttavia, aveva accolto solo la prima domanda. Da qui il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità i quali, tuttavia, hanno confermato la decisione di gravame sull'assunto che il danno, nella specie, non era stato minimamente provato né nella sua sussistenza né nell'entità di un nocumento di carattere patrimoniale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Senza prova del danno niente risarcimento per le foto osé
  • ItaliaOggi, p. 21 – Vip sul giornale, danno ok (ma non d'ufficio) – Stroppa

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