Il danno da vacanza rovinata non può essere reclamato se il contratto è di trasporto

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Con sentenza n. 2372 depositata lo scorso 8 giugno 2010, il Tribunale di Palermo ha spiegato che il danno da “vacanza rovinata” ha natura contrattuale in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad contratto di viaggio o "pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. 

Tale voce di danno, tuttavia, non può essere reclamato nel caso di contratto di trasporto aereo per il quale non trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo. Con detto ultimo tipo di contratto – continua l'organo giudicante – il vettore si impegna a trasferire le persone e i loro bagagli da un luogo ad un altro, non rilevando, in alcun modo, la finalità del viaggio. Per contro, nei contratti stipulati con i tour operator “la motivazione di svago e di vacanza rientra nel contenuto del contratto, costituendo la causa in concreto di esso, caratterizzando, altresì, l'obbligazione del venditore, che deve garantire la fruizione della vacanza pena l'inadempimento ed il consequenziale risarcimento del danno”.
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