Il “custode” risponde dei crolli

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Secondo la Cassazione (sentenza n. 13934 del 2008), la responsabilità penale derivante dalla custodia di un condominio non ricade sempre sull'amministratore in quanto l'art. 677 c.p. è un reato proprio del “proprietario dei beni” mentre all'amministratore è attribuita solo la gestione ordinaria delle cose comuni, di cui all'art. 1130 c.c. In particolare, la responsabilità del condomino può essere affermata quando il “pericolo di rovina” riguardi la parte dell'edificio di sua esclusiva proprietà.
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