Il ctp assiste all'esame del teste
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 ottobre 2009
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Con sentenza n. 35702 del 16 settembre 2009, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva a sua volta annullato quanto statuito dal Tribunale di primo grado sotto il profilo dell'esclusione della difesa dalla partecipazione all'esame delle persone offese. La Corte d'appello, in particolare, aveva ritenuto che non fosse consentito al consulente tecnico dell'imputato di assistere all’esame del testimone. Per i giudici di Cassazione, per contro, pur in considerazione del fatto che dalla lettura dell’art. 501, comma primo, c.p.p., il consulente tecnico potrebbe essere equiparato al testimone - con conseguente impossibilità per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. c.p.p. - la natura del consulente di "difensore tecnico", munito, in quanto tale, di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa “consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 c.p.p., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza”. Negando tali facoltà, continua la Corte, si incide, infatti, sotto il profilo dell’assistenza dell’imputato per cui si ha nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 – Esame nullo senza consulente – A. M. Ca.
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