Il contratto a termine dopo la Riforma Lavoro 2014
Pubblicato il 29 maggio 2014
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Le modifiche apportate dalla Riforma Lavoro 2014 al contratto a termine hanno cambiato profondamente il profilo di tale contratto. In evidenza: l’eliminazione dell’obbligo di causale, l’inserimento di limiti percentuali di stipulazione, la previsione di 5 proroghe nei 36 mesi e modifiche al diritto di precedenza.
La Riforma
Lavoro 2014 (D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n. 78del 16maggio 2014) è intervenuta sul contratto a termine con l’intento di
rilanciare
l’occupazione in questo periodo di crisi.
L’acausalità
La prima
novità è l’acausalità che, da eccezione introdotta
dalla Legge n.92/2012, diventa regola generale per cui è adesso è sempre
possibile
stipulare contratti a termine senza che ci sia la necessità di una
causale
giustificativa.
L’unico
limite è che il contratto a tempo
determinato non superi i 36 mesi,
proroghe comprese.
Il
limite del 20%
Tuttavia, se da una parte il legislatore ha liberalizzato il ricorso al contratto a termine, eliminando il cosiddetto causalone, dall’altra ha introdotto un limite per cui ciascun datore di lavoro non potrà stipulare contratti a termine eccedenti il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Il
superamento di detto limite è sanzionato solo amministrativamente
per cui, in caso di assunzioni di lavoratori con contratto a termine
eccedenti
il limite del 20%, il datore di lavoro dovrà pagare per ciascun
lavoratore una
sanzione:
- pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se si supera di una solo unità il limite fissato dalla legge;
- pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
Il limite
del 20% non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati tra
istituti pubblici ed enti privati di
ricerca e lavoratori che
svolgano:
- in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica;
- attività di assistenza tecnica alla ricerca;
- coordinamento e direzione della ricerca.
Inoltre, i
contratti di lavoro a termine che abbiano ad oggetto in via esclusiva
lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata
pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
Si
sottolinea che il limite legale trova applicazione solo per i contratti
a
termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n.
34/2014; tuttavia:
- in sede di prima applicazione del limite percentuale, conservano l’efficacia i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- i datori di lavoro che alla data del 21 marzo 2014 avevano in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale, sono tenuti a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014, eccetto il caso in cui un contratto collettivo applicabile all’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario il datore di lavoro dopo il 31 dicembre 2014 non potrà stipulare contratti a termine fino a quando non rientrerà nel limite percentuale.
Ad ogni
buon conto i datori di lavoro
che occupano fino a
cinque dipendenti potranno sempre stipulare un contratto di
lavoro a tempo
determinato.
Sono,
in ogni caso, esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo
determinato conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in maniera non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, comprese le attività già previste nell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963 e successive modificazioni;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Le
proroghe
Sono
ammesse cinque proroghe del contratto a termine
nell’arco dei
complessivi 36 mesi, indipendentemente da eventuali
rinnovi, a patto che
si riferiscano alla stessa attività per la quale il contratto è stato
stipulato.
Il
diritto di precedenza
Nel
contratto a termine è stato adesso inserito un diritto di
precedenza per
le lavoratrici in congedo di maternità.
Più nello
specifico, il nuovo comma 4-quater dell’art. 5,
D.Lgs. n. 368/2001,
prevede che, per le lavoratrici, il congedo di maternità intervenuto
nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda vada
computato al fine del superamento del limite dei sei mesi
necessario per
conseguire il diritto di precedenza nelle
assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi
dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione
dei
rapporti a termine.
Inoltre,
alle medesime lavoratrici viene riconosciuto anche il diritto
di precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di
lavoro entro
i successivi dodici mesi, sempre con riferimento alle mansioni già
espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Il diritto
di precedenza deve, inoltre, essere espressamente richiamato
nel contratto;
in esso il datore di lavoro deve anche fissare per iscritto il termine.
NORME E PRASSI |
- D.P.R. n. 1525/1963 - D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 - Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014 |
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