Il congedo matrimoniale

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Il diritto a godere dei giorni di congedo in occasione di matrimonio, trova la sua fonte normativa nel RDL del 24 giugno 1937, n. 1334 (abrogato dall’articolo 24 della legge n. 133 del 2008 a far data dal 21 febbraio 2009) per quanto riguarda i lavoratori con qualifica impiegatizia. Il diritto al congedo fu in seguito esteso alla categoria degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, dal contratto collettivo interconfederale 31 maggio 1941. Oggi tali norme risultano affiancate dai vari CCNL o eventuali accordi aziendali o individuali, se più favorevoli. Il periodo di riposo in occasione delle nozze spetta alla totalità dei lavoratori dipendenti per lo più nella misura di quindici giorni di calendario, con o senza intervento dell’Inps.

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