Il conduttore non può interrompere il pagamento del canone
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 febbraio 2013
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Nel testo della decisione n. 2099 del 29 gennaio 2013, la Cassazione ha ribadito come, in tema di locazione, “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”; ed infatti, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
E ciò senza contare che, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.
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