Il condomino non può pretendere il rimborso della consulenza non urgente

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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20099 del 2 settembre 2013, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto di rimborso in capo ad un condomino che aveva anticipato le spese per una perizia effettuata con riferimento alla condizione del fabbricato condominiale e diretta ad accertare lo stato di pericolosità della facciata dallo stesso denunciato.

Aderendo alle considerazioni rese dal condominio ricorrenti, la Suprema corte ha sottolineato come l'organo giudicante nel merito avesse trascurato di considerare che il condomino che richiedeva il rimborso non aveva effettuato alcun lavoro di conservazione urgente ed indifferibile, ma si era limitato a nominare un tecnico per accertare i lavori necessari, quando lo stesso condominio aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista.

Nel testo della decisione è stato inoltre censurato l'erroneo riferimento operato dai giudici di merito all'articolo 1100 del Codice civile che regola la partecipazione alle spese riguardo alla comunione ordinaria quando, nel caso in esame, andava fatto richiamo all'articolo 1134 del medesimo codice, espressamente riferito alle spese condominiali.
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