Il condominio parziale paga il decoro ma non le spese senza riflesso diretto

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Con la sentenza n. 17875 depositata il 23 luglio 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un condominio contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva annullato due delibere assembleari relative all'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione su più edifici appartenenti al medesimo condominio.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, aderito alle motivazioni rese dall'organo giudiziario di secondo grado secondo cui, per effetto della strutturazione del complesso condominiale in questione, due delle palazzine che facevano parte del condominio e dove insisteva l'unità immobiliare del condomino che si era opposto alle delibere condominiali citate, dovevano considerarsi del tutto separate ed autonome, sia strutturalmente che funzionalmente, dal corpo di fabbrica principale.

Così, mentre poteva affermarsi che una parte delle spese in questione, quali quelle riguardanti il decoro architettonico della facciata o dello stabile principale, fossero di carattere comune a tutto il complesso condominiale, “doveva escludersi il carattere comune per le spese concernenti la conservazione di muri e coperture, la posa dei portoni, il rifacimento dei pluviali riguardanti l'edificio principale, non aventi alcun riflesso diretto sulla porzione autonoma costituita dalle due palazzine poste sul fondo del cortile interno, costituenti per la loro struttura e funzione un condominio parziale ex articolo 1123 comma 3 Codice civile.”
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 8 - Spese per il decoro a carico di tutti – Tagliolini

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