Il compenso dell'avvocato calcolato sulla base dell'attività effettivamente prestata

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 13229 del 31 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da un uomo che si era opposto al compenso liquidato dal giudice in favore del suo legale e con riferimento all'attività giudiziale espletata da quest'ultimo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel dettaglio, il Tribunale di Napoli aveva quantificato il compenso sia sulla base del valore dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla base del valore della riconvenzionale.

Secondo i giudici di Cassazione successivamente aditi, tuttavia, qualora il valore della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente occorre aversi riguardo al valore effettivo della controversia. Il giudice di merito, in particolare, deve verificare, in concreto, l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico.

Ne deriva che, in caso di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato in relazione alla domanda originaria, “non potendo al fine operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Onorario del legale slegato da richieste fatte in giudizio - Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Notizie, in Breve - Cassazione/1

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