Il CNF illustra le misure del Dl Rilancio

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Il CNF illustra le misure del Dl Rilancio

Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto una scheda di lettura sulle misure contenute nel Decreto Rilancio (n. 34/2020).

Anche quest’ultimo provvedimento, dunque, è passato al vaglio del CNF, per come tutti i precedenti testi legislativi emanati durante l’emergenza COVID-19.

CNF: le misure di maggiore interesse per avvocati e Ordini forensi

L’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, in particolare, ha selezionato le disposizioni ritenute di più immediato interesse per la categoria degli avvocati e per gli Ordini forensi.

Sono state quindi analizzate le previsioni in materia di giustizia, di carattere finanziario, in materia di termini per proporre querela, in materia fiscale, di lavoro e ammortizzatori sociali, le misure relative agli esami di abilitazione alla professione forense.

Esaminate, in quanto di particolare rilievo per gli Ordini forensi, anche le disposizioni sul lavoro agile dei dipendenti e quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi.

Dopo le previsioni, contenute nel decreto, di risorse aggiuntive, impegni di spesa e stanziamenti in favore del comparto giustizia volti a far fronte alla situazione di rischio epidemiologico in atto, il CNF ricorda la novità sui termini per proporre querela.

A modifica dell’art. 83 del DL n. 18/20, l’art. 221 del nuovo decreto aggiunge un nuovo periodo che dispone la sospensione del termine per proporre querela: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020”; conseguentemente – si legge nella scheda di lettura – “dai tre mesi previsti dall’art. 124 c.p. andranno sottratti i 63 giorni compresi nell’intervallo temporale previsto”.

Tra gli altri interventi sono anche ricordati:

  • il credito d’imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus;
  • il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Trattati anche i nuovi termini per i versamenti sospesi (contributi, imposte), le modifiche al regime di non assoggettabilità di ricavi e compensi a ritenute d’acconto, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione, la rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, le modifiche alla disciplina degli ISA e, ancora, la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta, la sospensioni dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni, le disposizioni in materia di contributo unificato e di giustizia tributaria.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 maggio 2020 - Decreto Rilancio. Pace fiscale con nuova richiesta di proroga – Moscioni
  • edotto.com – Punto & Lex del 20 maggio 2020 - Decreto Rilancio: le misure del settore Giustizia – Pergolari

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