Il calcolo della prevalenza nelle coop con appalti

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Con la risoluzione n. 104 del 28 ottobre 2011, l’agenzia delle Entrate interviene a dissipare l'apparente contraddizione regolamentare delle norme civilistiche e di quelle fiscali in merito al calcolo della prevalenza della mutualità di una società cooperativa - articoli 2512 e 2513 del C.c. - di produzione e lavoro per l’ottenimento dei bonus fiscali, ex articolo 11 del Dpr 601/1973, in caso di contratti di appalto per lo svolgimento da parte di terzi dell’attività sociale. Il bonus prevede l'esenzione Ires dell'Irap dovuta.

Si chiarisce che:

- la norma tributaria, diversamente dalle disposizioni del codice civile relative al requisito della mutualità prevalente, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie;

- per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 C.c., ma vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’articolo 11 del Dpr 601/1973.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Coop lavoro, mutualità senza appalti - Tosoni
  • ItaliaOggi, p. 30 - Coop, costi segnati – Bongi

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