Il bonus facciate non spetta per scuri e persiane
Pubblicato il 14 settembre 2020
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L’agenzia delle Entrate è chiamata ancora a risolvere dubbi sul bonus facciate.
Stavolta, con la risposta n. 346/2020, interviene con chiarimenti sulle spese relative ai lavori di riverniciatura di scuri e persiane.
Ebbene, l’Agenzia spiega che tali spese devono considerarsi escluse dall’agevolazione, poiché scuri e persiane costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus.
Infatti, la disciplina esclude le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").
Gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna» e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Il bonus facciate
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
L’Agenzia ricorda, citando la circolare 2/E/2020 sul bonus facciate, quali spese sono ammesse: la norma, facendo esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
Soddisfano il requisito “zone territoriali omogenee”:
- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% - un ottavo - della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2").
- edotto.com - Edicola del 3 settembre 2020 - Bonus per la facciata visibile in parte dalla strada - G. Lupoi
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