Bonus per la facciata visibile in parte dalla strada
Pubblicato il 03 settembre 2020
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Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa è solo parzialmente visibile dalla strada.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 296 del 1° settembre 2020, in cui ribadisce che il documento di riferimento è la circolare n. 2 pubblicata il 14 febbraio 2020.
Si ricorda che il bonus facciate, disciplinato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Accolta la tesi dell’istante. L’agevolazione spetta per tutte le facciate del fabbricato sia per quelle direttamente visibili da strada sia su quelle sul cortile interno (dove è ubicato l'ingresso dello stabile e che si configura come facciata principale dell'edificio), in quanto facenti parte dell'intero perimetro esterno del fabbricato.
Assolta la ratio del bonus, in base alla quale i lavori di manutenzione devono essere estesi a tutte le facciate per il ripristino del decoro complessivo dell'immobile.
Nella risposta si spiega che:
- l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale";
- la detrazione non spetta, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso Pubblico (“Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
- edotto.com - Edicola del 2 settembre 2020 - Bonus facciate o ecobonus: il condòmino sceglie l’agevolazione - Moscioni
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