Il bene “nuovo” acquistato in altro Stato membro è soggetto a tassazione nel territorio di destinazione

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I giudici comunitari, con la sentenza relativa alla Causa C-84/09, hanno enunciato alcuni principi fondamentali riguardanti gli scambi intracomunitari aventi ad oggetto l’uso immediato di un bene (nella fattispecie una barca a vela nuova) procurato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale. Nella sentenza si è anche precisato il termine entro cui ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione e il concetto di durata massima del trasporto.

Il caso si riferisce ad una controversia che ha visto coinvolto un cittadino svedese, che aveva acquistato per uso privato un’imbarcazione nel Regno Unito, e l’amministrazione finanziaria svedese riguardo al luogo in cui si doveva assoggettare ad Iva l’imbarcazione.
 
I Giudici europei hanno risolto la questione asserendo che nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), ii), della direttiva 2006/112/CE, il carattere intracomunitario dell’operazione deve essere accertato mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell’intenzione dell’acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l’utilizzazione finale del bene di cui trattasi. Dunque, nel caso esaminato il trasporto dell'imbarcazione a vela dallo Stato membro di cessione a quello di destinazione non può essere fattore rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione quale acquisto intracomunitario. Pertanto, nel caso in cui l'acquisto riguardi un mezzo di trasporto nuovo ed è effettuato da un privato, occorre fare una valutazione complessiva e oggettiva per individuare lo Stato membro di utilizzo finale del mezzo di trasporto. Il presupposto da cui partire è il luogo di utilizzazione del bene ed è solo in questo territorio che dovrà essere assoggettato ad Iva il bene acquisito. Infine, per giudicare se all’arrivo nel territorio di utilizzo il bene acquisito si debba considerare “nuovo”, i Giudici europei hanno concluso che, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all’acquirente.
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