Ifel: nuovi termini di notifica degli accertamenti
Pubblicato il 03 novembre 2021
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Con riferimento alla sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento delle cartelle ed ingiunzioni fiscali, disposta dagli articoli 67 e 68 del Decreto Cura Italia (n. 18/2020) a causa dell’emergenza epidemiologica, vanno chiariti gli aspetti che riguardano gli enti impositori.
Nello specifico, il Dipartimento delle finanze ha precisato (risoluzione n. 6/DF/2020) che non si tratta di una sospensione dell’attività degli enti bensì il fermo riguarda i termini di prescrizione e decadenza. Dunque, la sospensione dei termini delle attività dall’8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione – ossia 85 giorni - anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ne consegue che ai termini di notifica previsti dall’articolo 1, comma 161, legge 296/2006 (accertamento delle omesse dichiarazioni od omessi versamenti) devono essere aggiunti 85 giorni.
L’Ifel, con nota del 2 novembre 2021, riassume i nuovi termini per la notifica degli atti, considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018.
In caso di omesso/parziale versamento:
Anno d'imposta |
Termine notifica |
2015 | 26/03/2021 |
2016 | 26/03/2022 |
2017 | 26/03/2023 |
2018 | 26/03/2024 |
2019 | 26/03/2025 |
In caso di infedele/omessa denuncia:
Anno d'imposta |
Termine notifica |
2014 | 26/03/2021 |
2015 | 26/03/2022 |
2016 | 26/03/2023 |
2017 | 26/03/2024 |
2018 | 26/03/2025 |
Accertamenti esecutivi
Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, si è chiarito che la sospensione ha toccato solo quelli dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.
In questo caso, precisa l’Ifel, la sospensione dei termini di versamento è durata dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.
Si noti che la norma che ha disposto la sospensione ha toccato anche l’intero art. 12 del Dlgs n. 159/2015 che, al comma 2, stabilisce: i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Di regola, le ingiunzioni di pagamento devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Di conseguenza:
- le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, ex Dlgs 159/2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione intervenuta il 31 agosto 2021;
- le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni.
La tabella che segue riassume le date.
Atti di accertamento divenuti definitivi nel |
termine notifica ingiunzione |
2017 |
31/12/2023 |
2018 |
31/12/2023 |
2019 |
25/06/2024 |
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