Identificazione diretta dei soggetti non residenti

Pubblicato il



Il recepimento in Italia del cosiddetto “pacchetto Iva 2010”, con effetto dal 1° gennaio 2010, avrà riflessi importanti soprattutto per ciò che riguarda la definizione del luogo di prestazione dei servizi; i rimborsi a favore dei non residenti e lo scambio di informazioni fra gli Stati comunitari.

Finora, la regola base in materia di imposta al consumo sui servizi internazionali è stata quella del luogo delle prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio, invece, si devono distinguere le relazioni professionali a seconda che riguardino: prestazioni tra due soggetti Iva (Business to Business) oppure prestazioni tra soggetto Iva e un privato (Business to Consumer).

Riguardo ai soggetti non residenti, sempre dal 1° gennaio, entrano in vigore le nuove regole basate su un iter interamente elettronico, che mira ad assicurare una maggiore rapidità nell'erogazione e, soprattutto, a garantire la corresponsione degli interessi legali, nel caso in cui le Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi provvedano in ritardo.

L’obiettivo fissato dal legislatore con il decreto legge n. 135/09 – che ha accolto le conclusioni dei giudici europei – è quello di impedire ai soggetti non residenti di assumere una duplice posizione Iva in Italia. In particolare, è impedita la coesistenza dell’identificazione diretta e del rappresentante fiscale ed è, inoltre, previsto che un soggetto non residente dotato di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non possa più operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi ad operazioni effettuate direttamente dalla casa madre all’estero. Di conseguenza, queste operazioni dovranno necessariamente confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione.

L’agenzia delle Entrate è intervenuta in materia, con provvedimento datato 28 dicembre 2009, con cui è stato approvato il nuovo modello ANR/3. Si tratta di un modello che deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione per l'identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione dell’attività. Il modello di identificazione è obbligatorio a partire da quest’anno e deve essere presentato in forma cartacea al centro operativo di Pescara per l’attribuzione della partita Iva, mentre ogni comunicazione relativa alla variazione dati o alla cessazione di attività può essere presentata anche in via telematica.

I soggetti residenti in uno Stato comunitario devono indicare il numero identificativo Iva attribuito dal proprio Stato membro oppure un altro numero attribuito dalla competente Autorità estera, oltre agli altri elementi identificativi richiesti dal modello.

Le novità in materia di identificazione ai fini Iva dei soggetti non residenti ha fatto sì che venisse rivista anche la bozza della comunicazione annuale dei dati Iva (modelli AA7/10 e AA9/10). Le istruzioni al nuovo modello prevedono che i soggetti non residenti dotati di stabile organizzazione in Italia non potranno più operare anche mediante rappresentate fiscale o identificazione diretta per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Perciò, tutti coloro che nel 2009 hanno operato adottando la previgente normativa dovranno provvedere alla compilazione di due diversi modelli di comunicazione dati, che dovranno essere presentati dalla stabile organizzazione.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – L’agenzia aggiorna la comunicazione - G. Ga., M. Sir.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito