Ici agevolata Fabbricati rurali

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Ici agevolata Fabbricati rurali

La Corte di cassazione, con sentenza n. 16179 del 3 agosto 2016, muta orientamento in merito ad alcune pronunce espresse nel 2015 in materia di Ici agevolata per i fabbricati rurali.

Sezioni Unite: Ici agevolata solo se l’immobile è accatastato come rurale

I giudici della cassazione richiamano la sentenza n. 18565 del 2009, espressa a Sezioni Unite, la quale ha enunciato il principio per cui, in tema di Ici, non è soggetto ad imposta  l’immobile iscritto in catasto come “rurale” e a cui sia attribuita la categoria catastale A/6 (per le abitazioni) o D/10 (immobili destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli).

L’iscrizione dell’immobile in diversa categoria catastale comporta che il contribuente, se intende beneficiare dell’agevolazione Ici, debba impugnare l’atto di classamento.

Pertanto, a seguito di detta sentenza, la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, da cui discende l’Ici agevolata, è connessa alla classificazione catastale nella categoria A/6 o D/10, che costituisce un presupposto necessario e indefettibile.

Pronunce del 2015: casi isolati

Con la sentenza n. 16179 del 3 agosto 2016, i magistrati hanno posto in luce che in alcune pronunce del 2015 è stato affermato come l’esenzione Ici, in tali casi, spetterebbe solo in base al carattere di ruralità che hanno gli immobili, a prescindere dal classamento catastale.

Dette pronunce, difformi  dalla sentenza n. 18565/2009, devono considerarsi dei casi isolati a cui non occorre prestare seguito.

Retroattività

La sentenza 16179/2016 chiarisce che le domande di variazione catastale, ex articolo 7, comma 2-bis, Dl n. 70/2011, e l'inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i 5 anni antecedenti a quello in cui sono state presentate. La retroattività di tale disposizione comporta che è possibile arrivare fino all'anno d'imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.

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