I Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI
Pubblicato il 09 luglio 2015
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Operativa la prima tranche
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha previsto un aiuto per l'internazionalizzazione delle PMI e delle Reti d'impresa, con il decreto del 15 maggio 2015, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 19 giugno 2015. L'intervento prevede la concessione di “Voucher per l’internazionalizzazione”, attraverso contributi a fondo perduto, che permetteranno in particolare alle imprese di acquisire servizi finalizzati ad includere nell'azienda una figura specializzata (il Temporary Export Manager) nei processi di internazionalizzazione, che possa garantire il necessario supporto nelle attività di ingresso e crescita sui mercati internazionali, con la realizzazione di attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi sui mercati esteri.
La dotazione finanziaria complessiva prevista, è pari a 19 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione, che potranno essere concessi alle imprese interessate in tranche, disciplinate da distinti provvedimenti emanati dal Direttore della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
Un primo decreto che va a disciplinare le citate agevolazioni o meglio la prima tranche, è il decreto direttoriale del 23 giugno 2015, con il quale vengono definite le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”.
LE RISORSE PREVISTE
Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi per l'internazionalizzazione, come detto, sono pari a 19 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione. Delle due tranche previste, la prima (per un importo complessivo di 10 milioni di euro) è relativa alla concessione di singoli voucher del valore di 10.000 euro per l’acquisto di servizi per l'internazionalizzazione, includendo una figura professionale specializzata nei suddetti processi per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3.000 euro.
Una seconda e successiva tranche, è prevista per un importo complessivo di 9 milioni di euro, a cui si sommano le risorse eventualmente non assegnate nella prima.
La seconda trance (che dovrà essere regolata con decreto) è rivolta alle:
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imprese che presentano per la prima volta domanda di partecipazione (1);
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imprese ammesse alla prima tranche che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione prevedendo un voucher di 8.000 euro per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 5.000 euro.
Con decreto direttoriale è inoltre prevista una quota (fino ad un massimo del 50% delle risorse stanziate per ogni tranche), destinata ai soggetti che:
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hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia;
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presentano un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata dall'ICE-Agenzia con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.
Il Decreto direttoriale del 23 giugno 2015, ha stabilito per i soggetti proponenti che soddisfano le sopra citate condizioni, una quota pari al 45% delle risorse previste per la prima trance di aiuti.
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva, viene istituita una riserva (pari al 3% delle risorse disponibili per ciascuna tranche e quota) destinata alla concessione di voucher a beneficio dei soggetti che, tra l'altro, hanno conseguito il rating di legalità (articolo 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e che pertanto rientrano nell’elenco della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le risorse assegnate alla riserva, ed eventualmente non utilizzate alla scadenza del termine indicato nel decreto direttoriale per la presentazione delle domande, saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota.
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(1) E' previsto un voucher di 10.000 euro per l’acquisto di servizi per l'internazionalizzazione per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3.000 euro.
REQUISITI PER L'ACCESSO AI VOUCHER
Possono presentare domanda per la concessione del voucher:
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le micro, piccole e medie imprese, anche in forma di società cooperativa (2);
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le reti di Imprese di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.
Le micro, piccole e medie Imprese e le singole imprese delle reti d’impresa, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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non devono avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n°1407/2013 (200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari);
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non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n°1407/2013 del 18 dicembre 2013;
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non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher. (Tale requisito si applica anche in relazione alle reti d’impresa);
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risultare iscritte e in attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
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non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
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avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati;
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nel caso di reti di imprese, avere (in via di cumulo tra i soggetti che compongono la Rete) un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati (3).
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non essere destinatarie di sanzioni interdittive (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
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(2) Micro piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali o cooperative o loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di 250 dipendenti effettivi, 50 ML di euro di fatturato o 43 ML di euro di totale bilancio).
(3) La soglia minima di fatturato non si applica alle start-up così come definite nell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto articolo 25.
LE AZIENDE FORNITORI DEI SERVIZI
L’azienda che richiede le suddette agevolazioni, si deve rivolgere ad una Società fornitrice dei servizi dedicati scegliendola tra quelle inserite in un apposito elenco redatto dal Ministero, che sarà pubblicato entro il 1° settembre 2015. Tali aziende non possono presentare domanda di accesso al voucher.
Per l'inserimento nell'elenco, possono presentare domanda di iscrizione le società (società di capitali, anche in forma cooperativa), che:
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al momento della presentazione della stessa sono attive e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria);
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sono in grado di autocertificare l'esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell’ultimo triennio, oppure in alternativa dispongano in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, ai fini dell’esecuzione del servizio, almeno 5 figure professionali con comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all’interno di un’azienda, e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese (4).
Ai fini dell’iscrizione e per la permanenza nell'elenco, è considerata anche l’insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38, comma, 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163.
Osserva - L’iscrizione all’elenco non determina l’insorgere del diritto alla stipulazione di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte dell’impresa che beneficia del voucher.
Presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco
La domanda per l'inserimento nell'elenco, deve essere compilata dalla società, secondo lo schema previsto dal Decreto del 15 maggio 2015 e su carta intestata della stessa. Una volta compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (cv asseverati o progetti export realizzati), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente mediante firma digitale e presentata, a partire dal 19 giugno, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC elencosocieta@pec.mise.gov.it.
Le domande di inserimento nell'elenco, potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 15 maggio 2015. Tenuto conto che il termine scade nella giornata di domenica 19 luglio, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 luglio 2015.
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(4) In quest'ultimo caso i curriculum dei professionisti devono essere asseverati da un’associazione di rappresentanza manageriale o un’associazione imprenditoriale. L'asseverazione è una attestazione del possesso del requisito di esperienza quinquennale maturata (anche in posizione manageriale all’interno di una azienda) in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso i mercati esteri, che dovrà risultare in modo circostanziato dal CV allegato alla domanda. Il raggiungimento del livello C1 (CEFR) dovrà essere comprovato da copia del certificato rilasciato e firmato dagli enti certificatori delle competenze linguistico–comunicative riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. In alternativa, potrà essere allegata una certificazione di conoscenza della lingua inglese equipollente a livello C1 CEFR. Così come espressamente dichiarato dall’ente/istituto che rilascia il certificato.
SPESE AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI
Le spese ammissibili alle agevolazioni, sono quelle relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società fornitrici tramite un Temporary Export Manager (TEM), per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio.
Sono invece inammissibili le agevolazioni per le spese derivanti da contratti di servizio tra un beneficiario e una società fornitrice entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.
I servizi di affiancamento all’internazionalizzazione devono essere forniti, come detto, attraverso la messa a disposizione di un TEM, ovvero di più TEM (se necessari), e devono essere finalizzati alla realizzazione di attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.
Esempio di attività ammissibili (in affiancamento)
Tra le attività riguardanti i servizi di affiancamento all'internazionalizzazione vi è ad esempio:
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l'analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio dell’impresa richiedente il voucher e ad uno o più mercati esteri espressamente identificati;
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l’individuazione di nuovi clienti/target di mercato all’estero e/o di potenziali partner stranieri;
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la definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l’ingresso e/o il consolidamento commerciale sui mercati esteri;
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l'assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzata alla realizzazione di programmi di sviluppo internazionale.
I VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il Decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, stabilisce le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, (prima trance dei contributi previsti per complessivi 10 milioni di euro dal Decreto del 15 maggio 2015) finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali.
La presentazione della domanda
Per accedere ai voucher, si dovrà presentare una domanda mediante una procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
Gli “step” da seguire sono i seguenti:
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registrazione del soggetto proponente il quale riceve una password di accesso;
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entrata nel sistema e compilazione online della domanda;
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salvataggio dei dati inseriti e creazione del modulo di domanda in formato “pdf”;
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firma digitale della domanda (pena l'invalidità della stessa);
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invio della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa, emesso automaticamente dalla procedura informatica.
Nota bene - La registrazione del soggetto può essere svolta a partire dalle ore 10.00 del 1° settembre 2015. Dal 15 settembre i soggetti proponenti, acquisita la password di accesso, possono compilare la domanda, salvarla in formato PDF e firmare digitalmente la stessa. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015, e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015 (Con provvedimento del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione, lo sportello per la presentazione delle domande può essere chiuso anche anticipatamente).
Ogni soggetto proponente può presentare un’unica domanda di agevolazione, pena l’esclusione di tutte le domande inoltrate dallo stesso.
Nel caso in cui vi è un’impresa che ha presentato un'istanza di accesso alle agevolazioni, e la stessa fa parte di una rete contratto o di una rete soggetto che a loro volta hanno richiesto l'assegnazione del voucher, entrambe le istanze presentate decadono.
Inoltre:
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non possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le società fornitrici;
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non sono in alcun caso ammesse, a seguito dell’inoltro della domanda e dell’acquisizione del codice identificativo, integrazioni o modifiche della documentazione trasmessa (5).
Nella compilazione della domanda, che dovrà essere redatta utilizzando lo schema previsto dal decreto, si dovranno dichiarare:
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il possesso dei requisiti previsti dal decreto;
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l’eventuale conseguimento, del rating di legalità (6);
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l’eventuale partecipazione ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ ICE-Agenzia, e la valutazione di una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione del soggetto proponente rilasciata dalla stessa Agenzia in data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine iniziale per la presentazione della domanda.
Osserva - I soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello, e per le quali non dovesse sussistere adeguata copertura finanziaria, si devono considerare decadute.
Relativamente alle Reti d'impresa (rete soggetto o rete contratto), per la verifica del requisito dimensionale in possesso delle imprese partecipanti, l'impresa capofila e la rete soggetto, dovrà acquisire apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto, redatte sulla base dello schema pubblicato sul sito Internet del Ministero.
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(5) Le istanze pervenute incomplete ovvero in maniera difforme rispetto a quanto previsto al comma 1, sono inammissibili alle agevolazioni.
(6) Si ricorda che viene istituita una riserva pari al 3% destinata alla concessione di voucher a beneficio dei soggetti proponenti che hanno conseguito il rating di legalità. Il rating consiste nell’assegnazione di un “riconoscimento” indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business
LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
I voucher sono concessi secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. Sono tenute in considerazione le riserve, le quote previste, e naturalmente si tiene conto della completezza della domanda, e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Se tali quote o riserve sono eccedenti rispetto all’importo agevolativo delle domande ammissibili, le risorse eccedenti concorrono alla concessione del voucher ai restanti soggetti proponenti, tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze.
Per le domande incomplete o in caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, verranno comunicate dal Ministero le cause ostative all’accoglimento della domanda.
Le agevolazioni sono concesse, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione, con decreto firmato dal Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto i beneficiari dovranno trasmettere al Ministero:
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le informazioni necessarie per la verifica della regolarità contributiva;
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il contratto di servizio con la società fornitrice dello stesso (pena la decadenza delle agevolazioni).
IL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ FORNITRICE DI SERVIZI
Relativamente al contratto con la società fornitrice dei servizi, per beneficiare delle agevolazioni, le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all’oggetto del contratto che deve essere trasmesso, con l’apposita procedura informatica del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
Il contratto deve riportare, (pena la revoca dell’agevolazione), i seguenti elementi:
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la descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi, con relativa quantificazione delle giornate uomo di impegno previsto del TEM (Temporary Export Manager);
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l'indicazione nominativa del TEM incaricato dell’esecuzione della prestazione di servizi (7);
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il periodo di svolgimento della prestazione di servizi (la durata del contratto), che non può essere inferiore a sei mesi, e il termine ultimo della stessa, che non può essere successivo al 30 settembre 2016;
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il corrispettivo e le modalità di pagamento. Il valore del compenso pattuito deve essere parametrato sulle giornate uomo di impegno del TEM incaricato dell’esecuzione della prestazione, e non può essere inferiore, al netto dell’IVA, a 13.000 euro.
Osserva - In presenza di una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere sottoscritto dall’impresa capofila o dalla rete soggetto.
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(7) Al contratto di servizio deve essere acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il o i TEM e il beneficiario, utilizzando il modello previsto dal decreto.
EROGAZIONE DEL VOUCHER
Per l’erogazione del voucher, si dovrà fornire, oltre alla richiesta, il cui schema è previsto dal decreto direttoriale, (da presentare, sempre tramite procedura informatica entro 30 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, pena la revoca delle agevolazioni), le coordinate bancarie di un conto corrente intestato al beneficiario, e a valere sul quale sono stati effettuati i pagamenti inerenti alle spese ammesse all’agevolazione.
Nota bene - Tutti i pagamenti dei titoli di spesa (anche quelli relativi al TEM) oggetto dell'erogazione, devono essere effettuati attraverso il conto corrente del beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale “Voucher Decreto MISE 15 maggio 2015”.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione (non sono previste anticipazioni), a fronte della presentazione oltre della richiesta di erogazione, della:
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documentazione di spesa (fatture d’acquisto)(8);
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estratto del conto corrente del beneficiario relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;
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relazione finale sugli esiti delle attività oggetto del voucher e di valutazione dell’efficacia del percorso di affiancamento fruito, predisposta sulla base dello schema previsto dal decreto;
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liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice, secondo lo schema previsto dal decreto.
Successivamente alla richiesta di erogazione del voucher verrà accertata dal Ministero:
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la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l’ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta;
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la regolarità contributiva del beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e salvo un maggior termine necessario per acquisire maggiori informazioni, vengono effettuate le dovute verifiche e in caso di esito positivo, viene erogata l'agevolazione sul conto corrente del beneficiario.
Rinuncia al Voucher
E' possibile rinunciare al voucher comunicando tale decisione, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito internet del Ministero (9).
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(8) I titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di euro … dichiarata per l'erogazione del voucher di cui al Decreto MISE 15 maggio 2015”.
(9) In caso di rinuncia formalizzata oltre il termine previsto, ovvero di mancata trasmissione del contratto di servizio, è preclusa al soggetto proponente ovvero beneficiario, la possibilità di accedere alle agevolazioni a valere sulla seconda tranche dell’intervento prevista dal decreto.
REVOCA DEL VOUCHER
Oltre alla rinuncia, le agevolazioni possono essere anche revocate. In particolare viene disposta la revoca quando:
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viene accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti;
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viene verificata l'insussistenza dei requisiti dimensionali, di ammissibilità delle singole imprese che costituiscono la rete;
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in caso di fallimento del beneficiario o apertura di una procedura concorsuale;
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in caso di contratto di servizio difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni;
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quando vengono erogati servizi che non sono riconducibili alle finalità dell'intervento e ai contenuti del contratto;
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se la spesa rendicontata è di importo inferiore a 13.000 euro al netto dell’IVA;
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se vi è la mancata rendicontazione delle spese entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di servizio.
I CONTROLLI
Nell'ambito delle agevolazioni, i beneficiari devono, oltre al rispetto delle disposizioni necessarie per l'accesso alle stesse:
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consentire e favorire, in ogni fase, lo svolgimento di controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, o da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche con sopralluoghi, per verificare l’effettiva e corretta fruizione dei servizi oggetto del voucher;
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fornire tutte le informazioni richieste dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolati;
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tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di concessione, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite il voucher;
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aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento ministeriale.
Quadro Normativo
Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 15 maggio 2015 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2015)
Decreto Direttoriale del 23 giugno 2015 (Direzione generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi)
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