I trattamenti economici delle cooperative alla luce della sentenza della Corte Costituzionale

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Con lettera circolare prot. n. 7068 del 28 aprile 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha portato a conoscenza dei propri Uffici la sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2015 che ha sancito il principio secondo il quale, l’art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008, lungi dall’assegnare ai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore di cooperativa, ai sensi dell’art. 36 Cost.

Nella nota in argomento, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, sottolinea, inoltre, come la pronuncia del giudice delle leggi richiami l’intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del Lavoro nonché l’attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo, in particolare attraverso le circolari del 9.11.2010, del 6.3.2012 e dell’1.6.2012 che – in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria – chiedono al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione della diffida accertativa.

Il Ministero conclude invitando gli Uffici a dare impulso all’attività degli Osservatori provinciali sulla cooperazione, nella direzione di una proficua collaborazione fra i soggetti istituzionali e le parti sociali coinvolte nella regolazione del lavoro in cooperativa.
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