I requisiti per essere iscritti nell’elenco dei revisori sono di competenza dello Stato
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 12 dicembre 2009
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Riaffermando principi già sostenuti in passato, con la sentenza n. 328 depositata in data 11 dicembre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge regionale del Trentino Alto Adige n. 5/2008, in materia di revisione contabile nelle cooperative. Secondo la Consulta, i requisiti espressi nei due articoli della legge regionale che individuano i soggetti che possono essere iscritti nell’elenco dei revisori contabili travalicano gli ambiti di competenza della legge statale. Dunque, l’individuazione della figura professionale con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, mentre è competenza della Regione disciplinare gli aspetti specifici che prevedono un collegamento con la realtà locale.
- Il Sole 24 Ore, p. 29 – Requisiti statali per i revisori – N.T.
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