I professionisti sono impresa, no all'aiuto di stato senza vincoli
Pubblicato il 17 luglio 2018
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La nozione euro-unitaria di impresa considera chi svolge attività economica come un’impresa, a prescindere dello status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Pertanto, ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, l’attività professionale – comprese le libere professioni regolamentate con prestazioni intellettuali, tecniche e specialistiche - deve essere equiparata a quella imprenditoriale “vera e propria” e soggiace agli stessi vincoli.
A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza 18801 del 16 luglio 2018.
Il rimborso in discussione
La norma recata dall’art. 1 comma 665 della L. 190/2014 consentiva, ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, di recuperare quanto versato per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% - c.d. “condono tombale” - nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Restavano esclusi i soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali l'agevolazione era sospesa nelle more della verifica della compatibilità con il principio di neutralità fiscale e contro la disparità di trattamento dell'ordinamento Ue.
La Commissione Ue, nel merito, ha stabilito che l'aiuto di Stato in oggetto è incompatibile con il mercato interno per le imprese e l'Italia ha dato effetto all'agevolazione in maniera illegale, salvo che si tratti di aiuto individuale che soddisfi gli aiuti de minimis o le condizioni previste da un regime di aiuto approvato o da un regolamento di esenzione.
La Ue ha stabilito, inoltre, l'equiparazione alle imprese delle attività professionali, comprese le professioni regolamentate.
Dunque, anche i professionisti sono soggetti ai vincoli della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (per i danni da calamità naturali l’aiuto è proporzionato al danno subìto e non sono possibili “sovracompensazioni”), non potendosi invece invocare eccezioni in quanto il beneficio è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e non sarebbero, quindi, idonei a falsare la concorrenza.
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