I permessi per donazione sangue

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La disciplina dei permessi per donazione di sangue è racchiusa nella legge n. 584 del 13/7/1967, dove l’articolo 1, sostituito dall’articolo 13 della legge n. 107 del 4 maggio 1990 e riconfermato dall’articolo 8 della legge 219 del 21/10/2005, stabilisce che i lavoratori dipendenti, donatori di sangue e di emocomponenti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando l’intera retribuzione con diritto alla copertura contributiva tramite contribuzione figurativa di cui all’articolo 8 della legge n. 155 del 23/4/1981 (circ. INPS nn. 134367/81 e 144/1990 e 180 del 13/7/1992). Il permesso retribuito spetta: a tutti i lavoratori subordinati, assicurati all’Inps con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi (anche se non aventi diritto all’indennità di malattia compresi gli apprendisti, i lavoratori agricoli). Non spetta: ai lavoratori autonomi e quelli che versano nella gestione separata.

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