I nodi al pettine di ComUnica

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Il D-Day di ComUnica – 1° aprile 2010 – non ha fatto registrare molte istanze, probabilmente per l’imminenza delle festività di Pasqua. Oltre alla criticità già segnalata riguardo all’impossibilità, per mancanza del codice fiscale, di ottemperare all’anticipo delle pratiche per l’assunzione di personale, sono emerse altre problematiche.

La circolare protocollo n. 2858 del 31 marzo 2010 dell’Inail ha per oggetto: “Rilascio "utenze" in Punto Cliente. Nuovi profili "Servizi associazioni - non società","Servizi associazioni - società" e "CAF imprese" per Comunicazione unica al Registro imprese.

Nella nota si chiarisce che anche per gli adempimenti tramite ComUnica trova applicazione la riserva di legge in materia previdenziale prevista dalla legge n. 12/1979:

- l’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 prevede che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ..... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali1, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra";

- il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone che "le imprese considerate artigiane ... nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni".

Dunque, non tutti i professionisti possono attuare la procedura ComUnica.

Altro punto che andrebbe precisato è rappresentato dai tempi. Andrebbero armonizzati i termini di presentazione delle denunce di iscrizione. Inail: la denuncia deve essere effettuata entro il giorno di inizio di attività per coprire la tutela assicurativa dei dipendenti. Registro imprese: la denuncia deve essere effettuata tra i 20 e i 30 giorni dall’inizio dell’attività. Ne consegue che, comunque, in caso di comunicazione Unica l’Inail costringe l’impresa ad effettuare tutte le iscrizioni ai diversi Enti entro il giorno di inizio attività.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 27 – Le criticità: intermediari e termini – M. Bel.

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