I mezzi per far valere l'errore materiale nelle sentenze penali

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Con sentenza n. 38896 del 27 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha spiegato che, nel caso di una difformità tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza penale che dipenda da un “errore materiale relativo alla pena indicata nel dispositivo”, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisce chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo, "giustificandosi l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, che può essere rideterminata dalla Corte di cassazione sulla base dell'articolo 619, comma 2 Codice procedura penale".

Nel caso in cui, invece, la discrasia tra motivazione e dispositivo dipenda non da un errore di calcolo matematico ma da un errato criterio giuridico, la sentenza può essere corretta solo attraverso l'esercizio dei normali mezzi di impugnazione.
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