I giudici devono individuare il momento in cui si può considerare compiuto l’illecito

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L’articolo 14, comma 2, della legge n. 689/1981 nel disciplinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazioni non tributarie, esplicitamente afferma che: gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento, se non vi è stata una immediata contestazione dell’illecito.

Con la sentenza n. 23016, depositata in data 30 ottobre 2009, la Corte di Cassazione torna su un punto molto controverso che è rappresentato dal momento in cui si può considerare compiuto l’accertamento dell’illecito e, quindi, da quando parte il calcolo dei 90 giorni. I Supremi giudici precisano che il termine da cui far decorrere i 90 giorni per la notifica può essere stabilito caso per caso e non deve necessariamente decorrere dal momento in cui è compiuta la valutazione da parte dell’organismo deputato a decidere sulla violazione stessa. Anche la semplice constatazione dell’illecito potrebbe essere considerata come il momento adatto per far scattare la decorrenza dei giorni se essa si traduce, di fatto, in un’azione di accertamento. Dunque, nei casi di contestazione non immediata, spetta al giudice individuare il momento di accertamento del’illecito da cui far scattare i termini di decorrenza per la notifica delle contestazioni delle violazioni amministrative, non tributarie.

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