I “forzati” dello straordinario

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Il ministero del Lavoro, con la nota n. 1741 dell’8 febbraio 2007, precisa che è possibile effettuare ore straordinarie in deroga al limite delle 250 ore annue nell’ambito del servizio di pronta disponibilità, per sopperire ad attività non prevedibili e per evitare un pericolo grave e immediato, ma “in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza, ed altri)”. La risposta, conseguente all’interpello di una Asl, ha puntualizzato che le ore straordinarie a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità costituiscono una deroga ai limiti fissati per eventi particolari collegati all’attività produttiva e vanno ricondotte ai casi previsti dall’articolo 5, comma 4, lettera b) - e non lettera a) - del Dlgs 66/2003; per quelle effettuate per formazione e aggiornamento si rimanda alla contrattazione collettiva, come espresso dal comma 4 dell’articolo del Dlgs citato.

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