I costi liquidati in via provvisoria dall’appaltatore al sub-appaltatore entrano a far parte delle rimanenze finali

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L’Ance si è rivolta al Fisco per chiedere chiarimenti in ordine ad un precedente documento di prassi (risoluzione n. 260/E del 22 ottobre 2009), con cui era stato affrontato il tema del trattamento fiscale e contabile delle cosiddette “ritenute a garanzia” ed era stato esteso il discorso anche alla valutazione fiscale delle rimanenze di opere pluriennali.

Nel documento menzionato, il Fisco era giunto alla seguente conclusione: i corrispettivi liquidati in via provvisoria, a fronte dello Stato avanzamento lavori (Sal) che non comportano l’accettazione dell’opera, non possono considerarsi ricavi per l’appaltatore, secondo quanto disposto dall’articolo 109 del Tuir, in base al quale i corrispettivi per le prestazioni di servizi – tra cui si devono far rientrare anche i contratti di appalto – si considerano conseguiti alla data di ultimazione e, di conseguenza, rappresentano costi fiscalmente rilevanti per il committente.

L’agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la risoluzione n. 260/2009 aveva in effetti una portata piuttosto limitata e, nel tempo, aveva finito per creare delle incertezze tra coloro che operano nel settore degli appalti.

Così, con un più recente documento di prassi - la risoluzione n. 117 del 5 novembre 2010 - l’Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sull’argomento per cercare di dissipare ogni dubbio riguardante i principi di calcolo delle rimanenze nei contratti di appalto. Nello specifico, la risoluzione ha voluto ribadire alcune certezze fondamentali come quella della correlazione costi/ricavi, secondo cui alle rimanenze non possono essere contrapposti i costi sostenuti per eseguire le opere poi tradotte nelle rimanenze finali. Pertanto, richiamando anche il principio contabile dell’Oic n. 23, il Fisco ha ribadito che nel valutare le rimanenze di opere in corso, sulla base del metodo della commessa completata, il calcolo delle rimanenze risulta corretto se fondato sul metodo del cost to cost, in ragione del quale lo stato di avanzamento dell’opera è determinato in relazione al rapporto tra i costi sostenuti ad una certa data ed i costi totali stimati. Ciò vuole dire che nell’applicazione del metodo del costo sostenuto, di norma, si deve tenere conto, tra i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi.

Da qui, la conclusione della risoluzione n. 117/E/2010, secondo cui il valore della rimanenza finale di lavori in corso su ordinazione rilevato in bilancio dall’appaltatore è influenzato anche dai costi relativi al lavoro svolto dai subappaltatori nell’esercizio. Tali costi, infatti, incrementando la percentuale di completamento da applicare al totale dei ricavi stimati di commessa, fanno crescere il valore della rimanenza (che, per l’eccedenza registrata rispetto all’esercizio precedente, costituisce un componente positivo di conto economico).
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